Dispositivi di sicurezza da cantiere, tra cui casco giallo, cuffie antirumore, guanti da lavoro, occhiali protettivi e progetti tecnici arrotolati su un tavolo.
Dispositivi di sicurezza da cantiere, tra cui casco giallo, cuffie antirumore, guanti da lavoro, occhiali protettivi e progetti tecnici arrotolati su un tavolo.

Sicurezza nei piccoli cantieri e responsabilità del committente

Anche nei micro-cantieri la legge impone controlli, documenti e verifiche: conoscere gli obblighi evita sanzioni e garantisce lavori più sicuri

Molti non sanno che la sicurezza nei cantieri edili, regolata dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, non si applica soltanto ai grandi interventi. Anche i lavori di manutenzione, ordinaria o straordinaria, ricadono negli obblighi previsti dalla legge. In questo contesto, il Committente – cioè chi affida i lavori nella propria abitazione o proprietà – è il primo responsabile delle prescrizioni previste dall’art. 90 del Decreto.

Cosa deve fare il Committente

Ogni volta che nel cantiere operano almeno due imprese, anche non presenti contemporaneamente, il Committente è tenuto a nominare un Coordinatore per la Sicurezza e a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi. A ciò si aggiunge la trasmissione della Notifica Preliminare agli enti competenti (ASL, Comune, Prefettura), come previsto dall’art. 99. Il documento riporta i dati del cantiere, le imprese coinvolte, la durata e l’importo dei lavori. Questo adempimento può essere delegato al Coordinatore.

Il Committente deve inoltre fornire alle imprese il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), così da permettere la verifica della loro idoneità e l’avvio delle attività in conformità alle norme.

Perché il Committente non può essere lasciato solo

È evidente che un privato non può gestire da solo obblighi così tecnici. La normativa prevede perciò il supporto del progettista. Se è necessario può intervenire un tecnico abilitato che lo accompagni nelle scelte e negli adempimenti.

Chi è il Coordinatore per la Sicurezza

Il Coordinatore per la Sicurezza è un professionista con formazione specifica, incaricato di svolgere gli obblighi indicati dagli articoli 91 e 92 del D.Lgs. 81/08. In fase di progettazione redige il PSC, definendo misure e procedure per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Durante l’esecuzione effettua sopralluoghi periodici per verificare che imprese e lavoratori rispettino le disposizioni e operino in sicurezza.

Responsabilità e vantaggi per il Committente

Sul piano delle responsabilità, il Committente risponde direttamente delle violazioni a lui attribuite, come disposto dall’art. 157.
Il lato positivo è che il Coordinatore lo affianca in tutto il percorso, riducendo il carico di adempimenti tecnici e facilitando la gestione della sicurezza.

A chi rivolgersi per capire se la normativa si applica

Per stabilire se i lavori di manutenzione o ristrutturazione rientrino negli obblighi del Decreto, è sempre opportuno consultare il proprio progettista. Questo esperto potrà valutare il caso specifico e indirizzare verso il tecnico più adeguato.

L’architetto Federica Zucchi ha frequentato il mio primo corso di formazione per Coordinatore della Sicurezza nel 1997 ed è a disposizione per chiarimenti, dubbi o approfondimenti in materia.

Federica Zucchi è un’architetta milanese, laureata al Politecnico di Milano. Specializzata in ristrutturazioni residenziali e terziarie, cura ogni fase del progetto, con attenzione a funzionalità, estetica e arredi su misura per valorizzare il comfort e la personalizzazione degli ambienti.  Dal 1997 è anche Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri. Per consulenze scrivere: federicazucchi.posta@gmail.com
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